Tra i suoi compiti rientra anche quello di instaurare – per quanto possibile – un rapporto di fiducia con tutte le parti in causa, soprattutto in caso di conflitto fra genitori. È opportuno precisare che un’eventuale modifica del diritto alle relazioni personali - così come la decisione sull’opportunità delle stesse, la loro durata, frequenza, modalità d’esercizio, estensione, riduzione e sospensione - competono esclusivamente all’autorità e non al curatore. Quest’ultimo ha però la competenza per sottoporre all’autorità le sue proposte (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 308 CC n. 14).