La curatela educativa non mira a semplice consiglio o accompagnamento. Nei limiti del suo ufficio il curatore deve attivarsi di propria iniziativa, risolvendo i problemi pratici che si presentano, con effetto vincolante per tutti gli interessati, anche se ciò costituisce per i genitori una restrizione dell'autorità parentale (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 308 CC n. 2). Tra i suoi compiti rientra anche quello di instaurare – per quanto possibile – un rapporto di fiducia con tutte le parti in causa, soprattutto in caso di conflitto fra genitori.