Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (DTF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3). 4. Il curatore educativo, nominato per la vigilanza delle relazioni personali ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC, deve vegliare a che le relazioni tra genitore e figlio si svolgano conformemente a quanto ha deciso l'autorità, regolando se necessario le modalità pratiche. La curatela educativa non mira a semplice consiglio o accompagnamento.