{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-03-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-211_2014-03-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115732&nX40_KEY=4921751&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8943fbb52f2320258c722254c2d5f8e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.211"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 20.03.2014 9.2013.211"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Richiesta di sostituzione del curatore educativo e regolamentazione delle relazioni personali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:20:36", "Checksum": "cf2d115da81f32860aab737ead2685cc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 20.03.2014 9.2013.211\nRegesto:\nRichiesta di sostituzione del curatore educativo e regolamentazione delle relazioni personali\n\n\n7. Quanto alle richieste del reclamante circa le relazioni personali minime, di cui al petitum 5 si rileva quanto segue. L'Autorità di protezione nella decisione impugnata ha parzialmente accolto l'istanza di RE 1, ripristinando in sostanza l'assetto originario stabilito nella sentenza di divorzio, ossia da venerdì sera a domenica sera. Quanto stabilito nella sentenza del 14 giugno 2013 è il frutto di un'intesa fra i genitori intervenuta in sede di procedura (cfr. risposta del 25 febbraio 2013 della madre; replica dell'11 marzo 2013). Ora neppure il reclamante ne contesta il contenuto in questa sede. Egli postula infatti, come peraltro disposto dall'Autorità regionale di protezione __________ il 14 giugno 2013, che:\nLe relazioni personali minime tra padre e figli sono così fissate: un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì sera alle 19.00 direttamente presso la palestra d'allenamento dei figli o presso il domicilio dei figli quando gli allenamenti non sono svolti, alla domenica sera alle ore 19.00 quando la madre si recherà presso il domicilio del padre a prendere i figli (tale richiesta corrisponde al dispositivo n. 1a della decisione avversata).\nQuanto all'ulteriore richiesta secondo cui \"le relazioni personali minime tra padre e figli devono essere sempre esercitate salvo per i seguenti motivi:\n1. malattia e/o infortunio dei figli comprovato da certificato medico che attesti l'impossibilità dei figli a recarsi dal padre;\n2. Impegni professionali inderogabili del padre\",\nsi rileva semplicemente che il dispositivo 1b della decisione impugnata regola già sufficientemente tale eventualità. Nella decisione impugnata l'Autorità di protezione ha infatti previsto che le relazioni personali devono sempre essere esercitate salvo per “motivi di imprevista forza maggiore comprovata” e dovranno essere recuperate. La richiesta si avvera, oltre che superflua, in ogni caso irricevibile in quanto formulata per la prima volta dinanzi a questa Camera. In sede di ricorso non sono infatti ammesse nuove domande (cfr. art. 63 cpv. 2 vLPamm).\nIrricevibili sono pure le ulteriori richieste (art. 63 cpv. 2 vLPamm), contenute nel petitum 5, in quanto anche queste formulate per la prima volta dinanzi a questo giudice. Nell'istanza del 6 febbraio 2013, oggetto del presente reclamo, RE 1, aveva infatti unicamente postulato il ripristino del diritto di visita così come stabilito nella decisione di divorzio (“un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera ore 18.00 alla domenica sera ore 18.00”).\nQuanto alle richieste relative alla regolamentazione delle vacanze, si ricorda abbondanzialmente che, già nella sentenza di divorzio erano state previste: “una settimana durante le vacanze estive e due a scelta durante le altre vacanze scolastiche”. La sentenza stabiliva peraltro che “i genitori possono derogare di comune accordo questa regolamentazione”. Le richieste del reclamante irricevibili, come già evidenziato, sono finanche pretestuose in quanto il loro oggetto è già ampiamente regolamentato.\n8. In virtù di quanto sopra il reclamo, per quanto ricevibile, va integralmente respinto.\nTassa e spese sono a carico del reclamante – totalmente soccombente (cfr. art. 47 cpv. 1 LPamm) – che rifonderà a CO 2 adeguate ripetibili.\n9. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del minore è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è respinto.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 350.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 400.–\nsono posti a carico di RE 1, che rifonderà a CO 2 fr. 500.– a titolo di ripetibili.\n3. Notificazione:\n|\n|\n- - -\n|\nComunicazione:\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}