{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-03-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-211_2014-03-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115732&nX40_KEY=4921751&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8943fbb52f2320258c722254c2d5f8e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.211"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 20.03.2014 9.2013.211"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Richiesta di sostituzione del curatore educativo e regolamentazione delle relazioni personali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:20:36", "Checksum": "cf2d115da81f32860aab737ead2685cc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 20.03.2014 9.2013.211\nRegesto:\nRichiesta di sostituzione del curatore educativo e regolamentazione delle relazioni personali\n\n\nLeggendo lo scambio di posta elettronica si evince che il reclamante rimprovera al curatore di compiere “attività in modo autonomo e senza mandato” (cfr. e-mail del 19 aprile 2013). Le discussioni vertevano in particolare sull'esercizio dei diritti di visita. Al riguardo va semplicemente ricordato che uno dei compiti principali del curatore educativo è appunto quello di vegliare a che le relazioni tra genitore e figlio si svolgano conformemente a quanto ha deciso l'autorità. Anche l'atto di nomina del curatore prevedeva appunto tra i compiti assegnati quello di “promuovere le relazioni personali tra padre e figli e “agevolare la comunicazione fra i genitori”. Ora dalla documentazione allegata all'istanza appare unicamente che il reclamante fatica ad accettare che il curatore si “intrometta” nella gestione dell'esercizio dei diritti di visita con i figli. Come detto tale compito rientra in quelli assegnatigli per legge. Come rilevato dall'Autorità di protezione il fatto che il curatore “non sia di gradimento” al padre non è un motivo sufficiente perché questi venga sostituito. Al proposito si rileva unicamente che le discussioni nate fra le parti per la modifica delle relazioni personali con i figli, che risultano dalla documentazione allegata all'istanza del 19 aprile 2013, sono frutto della richiesta dello stesso RE 1, che già il 6 febbraio 2013 postulava il ripristino del diritto di visita come stabilito nella decisione di divorzio.\nIn concreto RE 1, con l'istanza del 19 aprile 2013, non adduce in definitiva alcun motivo per cui – dal profilo determinante del bene dei minori – occorrerebbe sostituire il curatore.\na. Neppure in sede di reclamo egli si confronta con la motivazione dell'Autorità di protezione secondo cui la richiesta di sostituzione non sarebbe sufficientemente motivata ed in particolare che dalla documentazione allegata non risulterebbe alcun “pregiudizio” da parte del curatore nei confronti del reclamante.\nNel reclamo RE 1 elenca in modo confuso, una serie di argomentazioni (nuove) che sarebbero, a suo avviso, alla base della richiesta di sostituzione del curatore CO 3.\nInnanzitutto critica l'operato del curatore, che a suo avviso avrebbe a più riprese affermato “fatti falsi” (cfr. reclamo punto A pag. 2). Tali critiche, oltre a non essere documentare, sono del tutto inconsistenti.\nQuanto, in particolare, all'agire del curatore in merito alla “problematica di enuresi e encopresi” del figlio PI 2, il reclamante (cfr. reclamo pag. 3-5) indica che anche in questo ambito le violazioni sarebbero “gravissime”. Riversando la responsabilità direttamente sul curatore, RE 1 prima critica il tergiversare del curatore in relazione al paventato problema del figlio e poi ne critica l'operato. Egli sostiene che benché siano “cinque anni” che segnala la “problematica di PI 2” solo in data 26 novembre 2012 l'Autorità di protezione avrebbe dato ordine alla madre di far visitare il bambino da un medico specialista. La critica ai danni del curatore è del tutto infondata. Mal si comprende infatti quali sarebbero, al riguardo, le lacune nell'operato dello stesso.\nBasti infatti ricordare che, su esplicita richiesta del reclamante stesso (preoccupato per i “presunti problemi” del figlio, cfr. decisione del 26 novembre 2012 dell'ARP), PI 2 è stato visitato, in un primo momento, dal medico A__________ del Centro pediatrico del __________. A titolo abbondanziale va per altro evidenziato che dal referto risultava che PI 2 presenta “un disturbo benigno dello sviluppo” (cfr. referto del 6 luglio 2012). Ritenute le critiche del padre circa la scelta dell'esperto, con decisione del 26 novembre 2012 l'Autorità di protezione ha ordinato un nuovo accertamento medico affinché il figlio sia “sottoposto ad approfonditi esami medici circa i presunti disturbi segnalati dal padre”. Il reclamante critica l'operato del curatore, colpevole a suo avviso di aver conferito mandato al pediatra P__________ di effettuare un'ennesima perizia in relazione al presunto problema di PI 2. Ora anche tale critica cade nel vuoto, ritenuto che l'incarico non è stato conferito dal curatore, bensì (come riconosciuto dallo stesso reclamante che si contraddice, pag. 6 in fine) dall'Autorità di protezione medesima. Mal si capisce dunque per quale motivo l'agire del curatore faccia in questo caso difetto, ritenuto che è la stessa ARP ad aver ordinato la perizia, nonché aver proposto il medico.\nb. RE 1 fonda la propria istanza di sostituzione del curatore su presunte “gravi accuse” che lo stesso CO 3 avrebbe espresso nei suoi confronti (reclamo pag. 7). A comprova di tali affermazioni cita una e-mail speditagli dal curatore stesso il 28 dicembre 2012. Indipendentemente da quanto cerca di far credere il reclamante dall'e-mail traspare unicamente il rammarico del curatore per la situazione (il curatore affermava di essere spiacente di: “dover comunicare la mia delusione per il modo di porsi poco corretto ma anche sprezzante nei confronti, non tanto del sottoscritto CO 3, quanto piuttosto del curatore educativo che rappresento”).\nLe critiche del reclamante circa l'operato del curatore, del tutto inconsistenti, cadono pertanto nel vuoto. Dalle motivazioni addotte con il reclamo non traspare che, dal profilo determinante del bene dei figli, occorrerebbe sostituire il curatore. La decisione avversata deve di conseguenza essere confermata.\nLa richiesta di revoca del curatore CO 3 cui ai petitum 2 va di conseguenza respinta.\nc. Si rileva infine che le ulteriori domande formulate dal reclamante, nei petitum 3 e 4 sono irricevibili poiché nuove (cfr. art. 63 cpv. 2 vLPamm)."}