{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-03-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-211_2014-03-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115732&nX40_KEY=4921751&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8943fbb52f2320258c722254c2d5f8e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.211"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 20.03.2014 9.2013.211"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Richiesta di sostituzione del curatore educativo e regolamentazione delle relazioni personali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:20:36", "Checksum": "cf2d115da81f32860aab737ead2685cc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 20.03.2014 9.2013.211\nRegesto:\nRichiesta di sostituzione del curatore educativo e regolamentazione delle relazioni personali\n\n\nEsso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413).\nQuesto principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (DTF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).\n4. Il curatore educativo, nominato per la vigilanza delle relazioni personali ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC, deve vegliare a che le relazioni tra genitore e figlio si svolgano conformemente a quanto ha deciso l'autorità, regolando se necessario le modalità pratiche.\nLa curatela educativa non mira a semplice consiglio o accompagnamento. Nei limiti del suo ufficio il curatore deve attivarsi di propria iniziativa, risolvendo i problemi pratici che si presentano, con effetto vincolante per tutti gli interessati, anche se ciò costituisce per i genitori una restrizione dell'autorità parentale (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 308 CC n. 2).\nTra i suoi compiti rientra anche quello di instaurare – per quanto possibile – un rapporto di fiducia con tutte le parti in causa, soprattutto in caso di conflitto fra genitori.\nÈ opportuno precisare che un’eventuale modifica del diritto alle relazioni personali - così come la decisione sull’opportunità delle stesse, la loro durata, frequenza, modalità d’esercizio, estensione, riduzione e sospensione - competono esclusivamente all’autorità e non al curatore.\nQuest’ultimo ha però la competenza per sottoporre all’autorità le sue proposte (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 308 CC n. 14).\nVa pure rilevato che i genitori ed i parenti coinvolti dovranno attenersi alle direttive del curatore, collaborando con lui, in difetto di che potranno essere adottate misure più incisive (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 308 CC n. 20).\n5. Nel caso in esame RE 1 precisa innanzitutto che la richiesta del 23 agosto 2012, ripresentata il 19 aprile 2013, non era volta alla sostituzione del curatore CO 3, bensì alla revoca del mandato assegnatogli.\nIn realtà, indipendentemente da quanto cerca di far credere il reclamante in questa sede, egli ha sempre postulato la revoca del mandato al curatore CO 3 e non già la revoca della misura in quanto tale. In effetti, nella lettera del 19 aprile 2013, dopo aver evidenziato la situazione di ostilità nei suoi confronti da parte del curatore chiede all'autorità “la revoca immediata del mandato allo stesso curatore”. Nel reclamo, benché in principio sostiene di aver postulato la revoca del curatore, egli elenca tutte le ragioni che l'avrebbero portato a chiedere la soppressione del mandato al curatore CO 3. In nessuna occasione RE 1 ha messo in discussione la misura ordinata. Egli evidenzia una grave ostilità del curatore nei suoi confronti, nonché manchevolezze dello stesso ai compiti che gli sono stati assegnati. Non critica in nessuna occasione la misura ordinata il 24 giugno 2009. Nel petitum del reclamo stesso egli postula che “venga revocato il mandato a CO 3 con effetto immediato”. E' pertanto a giusta ragione che l'Autorità di protezione non si è espressa sul fondamento della misura in quanto tale.\nA titolo abbondanziale si rileva che nel caso in esame l'importanza dell'istituzione di una curatela, per la vigilanza delle relazioni personali, appare evidente. Innegabile in effetti che l'esercizio del diritto di visita denoti una conflittualità tale da pregiudicare il bene dei bambini stessi.\n6. Quanto alla sostituzione del curatore si rileva quanto segue. La richiesta formulata al riguardo nello scritto del 19 aprile 2013 era del tutto generica. Nella stessa veniva segnalato che il curatore è in “totale conflitto” con il reclamante, senza indicare i motivi che avrebbero provato tale situazione. A giustificazione della propria tesi RE 1 si è infatti limitato a trasmettere all'ARP copia di uno scambio di posta elettronica con il curatore che, a suo dire, dimostrerebbe la grave ostilità e astio che il curatore nutrirebbe nei suoi confronti.\nNella decisione impugnata l'Autorità di protezione ha respinto la richiesta indicando che dagli scritti allegati da RE 1 non “traspare nessun pregiudizio del curatore nei confronti del padre, anzi è evidente il contrario” (cfr. consid. 19). La critica del reclamante circa la scarsa motivazione contenuta nella decisione dell'ARP cade nel vuoto. La richiesta contenuta nello scritto del 19 aprile 2013 era infatti con ogni evidenza del tutto generica e priva di fondamento. Nella stessa veniva segnalato che il curatore è in “totale conflitto” con il reclamante. Nell'istanza RE 1 si è però limitato a trasmettere copia di uno scambio di posta elettronica che, a suo dire, dimostrava la grave ostilità e astio che il curatore nutrirebbe nei suoi confronti. Come indicato, a giusta ragione, dall'Autorità di protezione, in concreto non vi sono motivi sufficienti che possano giustificare la sostituzione per la seconda volta del curatore."}