{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-03-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-211_2014-03-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115732&nX40_KEY=4921751&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8943fbb52f2320258c722254c2d5f8e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.211"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 20.03.2014 9.2013.211"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Richiesta di sostituzione del curatore educativo e regolamentazione delle relazioni personali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:20:36", "Checksum": "cf2d115da81f32860aab737ead2685cc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 20.03.2014 9.2013.211\nRegesto:\nRichiesta di sostituzione del curatore educativo e regolamentazione delle relazioni personali\n\n\n1. malattia e/o infortunio dei figli comprovato da certificato medico che attesti l'impossibilità dei figli a recarsi dal padre;\n2. Impegni professionali inderogabili del padre.\nIn ogni caso le relazioni personali minime perse, saranno da recuperare al più tardi entro il mese successivo a quello dell'impedimento.\nLe settimane di vacanza che i figli trascorreranno con il padre sono da effettuarsi sempre nella durata minima di sette (7) giorni consecutivi, senza alcuna interruzione di sorta.\nLe relazioni personali minime hanno la precedenza su eventuali assenze dei figli per impegni sportivi e non possono essere modificate e/o annullate senza il consenso scritto da parte del padre.\nE' fatto obbligo alla madre, con la comminatoria del 292 CP, di informare per iscritto il padre circa le questioni che riguardano i figli (scuola, visite mediche, esami medici, ecc.) così come a consultarlo e a prendere con egli le decisioni importanti.\nDi conseguenza, alla madre è richiesto di voler informare immediatamente il padre in merito alla scuola media presso la quale è iscritto PI 1 ed a trasmettere al padre tutte le informazioni relative all'attività scolastica (con relative date d'inizio, ecc.).\nO. Il curatore ha presentato la propria risposta il 21 ottobre 2013, precisando di aver sempre mantenuto una posizione neutrale. Questi, rinunciando a contestare puntualmente le dichiarazioni contenute nel reclamo, precisa di aver invano tentato di incontrare il reclamante per cercare di trovare un'intesa fra i genitori.\nCon osservazioni del 5 novembre 2013 l'Autorità di protezione conferma la propria decisione, evidenziando che non vi sarebbero motivi oggettivi alla base della richiesta del reclamante di sostituire il curatore.\nMediante scritto del 7 novembre 2003 CO 2 postula la conferma della decisione avversata ed osserva che un'ulteriore sostituzione del curatore sarebbe destabilizzante per i bambini e la gestione dei diritti di visita. Quanto alle relazioni personali, CO 2 indica che la richiesta di modifica non sarebbe motivata e che la questione sarebbe, in ogni caso, già stata dettagliatamente stabilita nella decisione impugnata, che prevedeva pure i motivi di rinuncia ai diritti di visita.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\nQuanto alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l'ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l'art. 74b vLPamm).\n2. Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c; sentenza del Tribunale federale 5A_90/2013 del 27 giugno 2013). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).\n3. Nel suo apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).\nIl citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2)."}