{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-03-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-211_2014-03-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115732&nX40_KEY=4921751&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8943fbb52f2320258c722254c2d5f8e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.211"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 20.03.2014 9.2013.211"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Richiesta di sostituzione del curatore educativo e regolamentazione delle relazioni personali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:20:36", "Checksum": "cf2d115da81f32860aab737ead2685cc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 20.03.2014 9.2013.211\nRegesto:\nRichiesta di sostituzione del curatore educativo e regolamentazione delle relazioni personali\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nBaggi Fiala |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________,\ne a\nCO 2 patr. da: avv.\ne a\nCO 3 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali con i figli e la richiesta di sostituzione del curatore educativo |\ngiudicando sul reclamo del 19 agosto 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 giugno 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 (2002) e (2004) sono figli di CO 2 e di RE 1. I genitori sono divorziati dal 20 novembre 2008.\nDopo il divorzio dei genitori l'autorità parentale e la custodia sono state affidate alla madre (cfr. dispositivo n. 2 sentenza di divorzio). Nella convenzione del 10 marzo 2008, omologata nella sentenza di divorzio, i genitori hanno stabilito il seguente diritto di visita del padre:\n- un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore 18.00;\n- una settimana durante le vacanze estive e due a scelta durante le altre vacanze scolastiche (disp. 2b);\n- i genitori possono derogare di comune accordo questa regolamentazione.\nB. Il 24 giugno 2009 l'allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha nominato V__________ L__________, quale curatrice educativa, col compito principale di promuovere le relazioni personali tra padre e figli, agevolare la comunicazione fra i genitori e sostenerli sulle questioni importanti riguardanti i bambini.\nC. Su istanza di RE 1, con decisione del 31 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha sostituito la curatrice, affidando il mandato a CO 3 (con effetto al 1° novembre 2011).\nD. Durante l'udienza del 31 maggio 2012 la Commissione tutoria ha omologato l'accordo fra i genitori che prevedeva una modifica del diritto di visita stabilito dalla sentenza di divorzio:\nogni 15 giorni il padre prende i figli il sabato mattina tra le 10.00 e le 10.15 e la domenica sera, tra le 18.00 e le 18.15, la madre li riprende presso il domicilio del padre.\nE. Il 23 agosto 2012 RE 1 ha postulato che “il curatore venga estromesso dal suo incarico con effetto immediato”, in quanto il rapporto di fiducia sarebbe venuto a mancare. Istanza poi respinta con decisione del 26 novembre 2012.\nF. Con scritto 6 febbraio 2013 RE 1, ritenuto il cambio di sede di lavoro, ha chiesto all'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria – il ripristino del diritto di visita così come stabilito nella decisione di divorzio (“un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera ore 18.00 alla domenica sera ore 18.00”).\nG. Nelle proprie osservazioni del 25 febbraio 2013 CO 2 ha aderito al principio del ripristino del diritto di visita stabilito inizialmente, precisando che il padre dovrà prendere i figli un venerdì ogni 15 giorni alle ore 19.00 al termine delle lezioni di scherma. Questa ha inoltre postulato che i diritti di visita persi non siano recuperabili.\nH. Con replica dell'11 marzo 2013 RE 1 ha aderito alla proposta della madre a che il diritto di visita inizi il venerdì alle 19.00 pretendendo però che sia la madre stessa a portare i figli presso il suo domicilio al termine delle lezioni di scherma.\nI. Mediante duplica del 22 aprile 2013 CO 2 ha ribadito quanto contenuto nella risposta del 25 febbraio precedente, precisando che il padre dovrà prendere i figli al termine della lezione di scherma e riportarli la domenica sera presso il suo domicilio alle ore 18.00.\nL. Il 19/22 aprile 2013 RE 1 ha dal canto suo nuovamente chiesto all'Autorità di protezione la revoca del curatore CO 3 evidenziando che quest'ultimo sarebbe in totale conflitto con lui. A suo avviso la situazione creerebbe una grave ostilità ed evidente astio nei suoi confronti.\nM. Con decisione del 14 giugno 2013 l'Autorità di protezione ha modificato le relazioni personali del padre con i figli, prevedendo:\nun fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì sera alle ore 19.00 direttamente presso la palestra d'allenamento dei figli o presso la madre quando questi non sono svolti, alla domenica sera alle ore 19.00 quando la madre si recherà presso il domicilio del padre a riprendere i figli. Le relazioni personali tra padre e figli devono sempre essere recuperate da parte del padre al più tardi entro il mese successivo a quello dell'impedimento su indicazione del curatore sentiti i due genitori.\nL'autorità di prima istanza ha pure regolato le vacanze estive del 2013, nonché respinto la richiesta di sostituzione del curatore.\nN. Mediante reclamo del 19 agosto 2013 RE 1 ha impugnato tale risoluzione, chiedendo la revoca del mandato a CO 3 con effetto immediato, con divieto di avvicinarsi ai figli, sotto la comminatoria dell'art. 292 CP. Il reclamante ha postulato che il curatore venga inoltre liberato dalla presentazione del rapporto morale per il 2012 e 2013, e che non gli sia riconosciuta alcuna mercede per questo periodo. Il reclamante ha reclamato infine la modifica del dispositivo relativo al diritto di visita, come segue:\nLe relazioni personali minime tra padre e figli sono così fissate: un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì sera alle 19.00 direttamente presso la palestra d'allenamento dei figli o presso il domicilio dei figli quando gli allenamenti non sono svolti, alla domenica sera alle ore 19.00 quando la madre si recherà presso il domicilio del padre a prendere i figli. Le relazioni personali minime tra padre e figli devono essere sempre esercitate salvo per i seguenti motivi:"}