Le spese processuali possono eccezionalmente essere poste a carico dell’autorità inferiore, rispettivamente dell’ente pubblico, segnatamente nei casi in cui violi in modo qualificato i propri doveri (DTF 8C_1007/2010 del 9 maggio 2011, consid. 9). Ciò è il caso nella fattispecie ora in esame, ritenuto che l’Autorità di protezione X ha deciso in merito all’istanza di CO 1 senza procedere a particolari accertamenti. Dato l’esito la tassa di giustizia è posta in ragione di 3/8 a carico dell’Autorità di protezione X, di 3/8 a carico di CO 1 e di 2/8 a carico di RE 1.