In concreto, richiamato quanto sopra esposto, il reclamo va parzialmente accolto, la decisione del 20 giugno 2013 dell’Autorità di protezione X va annullata. Gli atti vengono ritornati all’autorità di prima sede affinché statuisca nuovamente effettuando i debiti accertamenti. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b vLPamm). Le spese processuali possono eccezionalmente essere poste a carico dell’autorità inferiore, rispettivamente dell’ente pubblico, segnatamente nei casi in cui violi in modo qualificato i propri doveri (DTF 8C_1007/2010 del 9 maggio 2011, consid.