FF 2013 4039) (modifica del CC approvata in votazione finale dal Parlamento il 21 giugno 2013). Anche con il nuovo diritto determinante sarà il bene del minore. Sotto l’egida della giurisprudenza Zaunegger nel caso in cui un genitore dovesse rifiutare la propria autorizzazione l’altro potrà rivolgersi all’Autorità di protezione (298b al. 1 NCC). L’autorità dovrà istituire l’autorità parentale congiunta a meno che il bene del bambino esiga di attribuirla ad uno solo dei genitori. 7. In concreto, richiamato quanto sopra esposto, il reclamo va parzialmente accolto, la decisione del 20 giugno 2013 dell’Autorità di protezione X va annullata.