La richiesta di attribuzione congiunta dell’autorità parentale sul secondogenito PI 2 non ha però fatto oggetto di alcuna procedura. Tale richiesta non è stata minimamente esaminata, ma è stata respinta unicamente sulla base del mancato accordo della madre. Un simile modo di procedere non può essere approvato, e questo anche alla luce del fatto che il 1° luglio 2014 entrerà in vigore la modifica del CC, che stabilisce il principio dell’autorità parentale congiunta dei genitori a prescindere dal loro stato civile (cfr. art. 296 cpv. 2 CC; FF 2013 4039) (modifica del CC approvata in votazione finale dal Parlamento il 21 giugno 2013).