Germania del 3 dicembre 2009: applicabile alle autorità giudiziarie svizzere; cfr. RMA 2010 p. 246). Già oggi, le autorità di tutela e i tribunali sarebbero tenuti di conseguenza ad esaminare, ogniqualvolta un genitore lo richieda, se l’autorità parentale congiunta può essere istituita nell’interesse del bene del figlio, anche contro la volontà dell’altro genitore. Ora in concreto l’Autorità di protezione X si è limitata a modificare l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta sul primogenito fondandosi sul principio della parità di trattamento. La richiesta di attribuzione congiunta dell’autorità parentale sul secondogenito PI 2 non ha però fatto oggetto di alcuna procedura.