Si rileva innanzitutto che anche qualora vi sia una richiesta comune l’ammissibilità dell’accordo deve essere apprezzata sotto l’egida del bene del bambino e dipende dalle circostanze del caso particolare (sentenza del Tribunale federale 5A_196/2013 del 25 settembre 2013 in RMA 2013 p. 423 segg.). La dottrina ritiene che la regolamentazione dell’art. 298a CC, che subordina in tutti i casi l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta all’accordo di entrambi i genitori, viola il diritto al rispetto della vita privata e famigliare e il divieto di discriminazione (RMA 2010 p. 246, in relazione alla sentenza della CEDU Zaunegger c. Germania del 3 dicembre 2009: