Ora, una simile conclusione non può essere condivisa. Per prassi costante, le Autorità di protezione, in applicazione dell’art. 298a CC, hanno sempre posto come condizione, per la concessione dell’autorità parentale congiunta, la richiesta comune dei genitori. Si rileva innanzitutto che anche qualora vi sia una richiesta comune l’ammissibilità dell’accordo deve essere apprezzata sotto l’egida del bene del bambino e dipende dalle circostanze del caso particolare (sentenza del Tribunale federale 5A_196/2013 del 25 settembre 2013 in RMA 2013 p. 423 segg.).