Non è neppure stato sufficientemente dimostrato che il bene del bambino sia minacciato dall’attuale assetto. 6. L’Autorità regionale di protezione X ha motivato la propria decisione indicando che dal momento in cui i signori CO 1 e RE 1 non hanno trovato un accordo per il secondogenito PI 2 e che di fatto per quest’ultimo l’autorità parentale è stata posta nelle mani della madre – per mancato accordo con il padre – si giustificherebbe, per una questione di parità di trattamento dei due figli, di assegnare l’autorità parentale esclusiva alla madre anche per PI 1. Ora, una simile conclusione non può essere condivisa.