STF 5A_29/2013 del 4 aprile 2013 consid. 2). Per la decisione riguardo al mantenimento dell'autorità parentale in comune non è di rilievo quale genitore sia responsabile per determinati mutamenti delle circostanze, bensì si tratta unicamente di determinare quale soluzione si imponga per il bene del figlio. E' sufficiente che non esistano più le condizioni essenziali per una comune responsabilità dei genitori, al punto che l'interesse del figlio imponga l'attribuzione dell'autorità parentale a uno solo dei due (sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.165, consid.