Determinanti sono sempre le circostanze nel caso concreto. In questo ambito non ogni divergenza fra i genitori in merito ai figli costituisce una modificazione essenziale ai sensi dell'art. 134 cpv. 1 CC (FF 1996 I p. 145). Le condizioni di revoca dell'art. 298a cpv. 2 CC non sono tuttavia così rigorose come per la revoca dell'autorità parentale (art. 311 cpv. 1 CC) (RSJ 109/2013 p. 394 segg.). Necessario è che i presupposti essenziali per una responsabilità comune dei genitori non siano più dati, sicché il bene del figlio richieda il trasferimento dell'autorità parentale.