Ciò è palesemente il caso della procedura ora in esame, la cui istruttoria è stata intrapresa – a seguito dell'istanza 4 settembre 2011 di CO 1 – dalla Commissione tutoria X, assunta poi per competenza dall’allora Autorità di vigilanza sulle tutele (per la segnalazione avvenuta in conformità dell’art. 298a cpv. 2 vCC) senza essere conclusa e, per finire, da quest'ultima retrocessa, per intervenuta incompetenza, all’Autorità di protezione X nel frattempo subentrata a partire dal 1° gennaio 2013 alla Commissione tutoria X. Sia la Commissione tutoria X che l’Autorità di vigilanza avevano per altro nel frattempo già tentato di ottenere un accordo fra i genitori (cfr.