Appare quindi evidente che, se il trasferimento di domicilio avviene quando è pendente una domanda di modifica di attribuzione dell’autorità parentale tale istanza debba essere decisa dall’autorità a cui è stata presentata l’istanza. Ciò è palesemente il caso della procedura ora in esame, la cui istruttoria è stata intrapresa – a seguito dell'istanza 4 settembre 2011 di CO 1 – dalla Commissione tutoria X, assunta poi per competenza dall’allora Autorità di vigilanza sulle tutele (per la segnalazione avvenuta in conformità dell’art. 298a cpv.