E’ cambiata solo l’autorità competente a decidere in prima istanza la misura, che, fino al 31 dicembre 2012, era l’allora Autorità di vigilanza sulle tutele, mentre dal 1° gennaio 2013 è l’Autorità di protezione del domicilio del minore (art. 298a cpv. 2 CC). Ora, a differenza di quanto cerca di far credere il reclamante, il cambiamento legislativo non ha neppure determinato una modifica nella prassi relativa al trasferimento di un incarto da un’autorità di protezione ad un'altra a seguito di una modifica di domicilio. Per prassi costante – anche con riferimento a quanto sancito dall'art. 315 cpv. 1 CC menzionato dal reclamante (cfr.