Il cambiamento legislativo intervenuto in pendenza di procedura non ha determinato riforme in relazione alle condizioni poste per una modifica dell’autorità parentale ai sensi dell’art. 298a cpv. 2 vCC. E’ cambiata solo l’autorità competente a decidere in prima istanza la misura, che, fino al 31 dicembre 2012, era l’allora Autorità di vigilanza sulle tutele, mentre dal 1° gennaio 2013 è l’Autorità di protezione del domicilio del minore (art. 298a cpv. 2 CC).