RE 1 definisce “discutibile” l’esigenza di garantire una parità di trattamento fra i due fratelli per l’esercizio dell’autorità parentale. La soluzione più appropriata sarebbe concedere l’autorità parentale congiunta anche per il secondogenito. 3. La contestazione del reclamante circa la competenza dell’Autorità di protezione X si rivela inconsistente. Il cambiamento legislativo intervenuto in pendenza di procedura non ha determinato riforme in relazione alle condizioni poste per una modifica dell’autorità parentale ai sensi dell’art. 298a cpv.