Con lettera del 4 settembre 2011 CO 1 si è rivolta alla Commissione tutoria X postulando la conclusione di un contratto per il mantenimento e le relazioni personali anche per PI 2, nonché la modifica della Convenzione già sottoscritta per il figlio PI 1. Ha ribadito di essere contraria all’autorità parentale congiunta per il secondogenito. A giustificazione della richiesta di poter esercitare l’autorità parentale su PI 2 in forma esclusiva, ha evidenziato che l’esercizio dell’autorità parentale congiunta per il primogenito aveva creato non pochi problemi. Pur riconoscendo che RE 1 è un “buon padre” ha sostenuto che l’autorità parentale congiunta non è ottimale nell’interesse dei figli.