{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-209_2014-04-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115992&nX40_KEY=4921745&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "39719ec1323d09663e7904203ececa45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.209"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 15.04.2014 9.2013.209"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Richiesta di soppressione dell'autorità parentale congiunta: condizioni"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:30:56", "Checksum": "a09f579958a664057b27b8525b466e8a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 15.04.2014 9.2013.209\nRegesto:\nRichiesta di soppressione dell'autorità parentale congiunta: condizioni\n\n\nNel caso in esame, dal momento della separazione, avvenuta nell’estate del 2011, l’Autorità di protezione X è stata sollecitata dai genitori in una sola occasione. In questi anni essi hanno comunque collaborato fra di loro, soprattutto in merito alla gestione delle relazioni personali. CO 1 riconosce che RE 1 è “un buon papà” (istanza in esame). Peraltro, benché in questi anni la custodia sia stata affidata alla madre, i figli sono spesso stati con il padre (cfr. “i figli trascorrono con il padre circa un terzo del loro tempo”, reclamo punto 8 pag. 8). La disponibilità del padre ad occuparsi attivamente dei figli è stata dichiarata già al momento della separazione (cfr. scritto del 5 settembre 2011). E’ pur vero che la relazione fra i genitori in merito alle abitudini alimentari e mediche è diventata con il tempo conflittuale e che le tensioni fra essi sembrano serie. Ma in difetto della menzionata valutazione socio-ambientale, non si può neppure escludere che la modifica dell’attribuzione dei diritti parentali possa addirittura aumentare il conflitto fra i genitori. L’autorità non ha provveduto, al momento dell’istanza di modifica della madre, ad accertare l’idoneità dei genitori all’esercizio in comune dell’autorità parentale.\nPur riconoscendo che i genitori hanno visioni differenti in merito alla salute dei figli e che fra di essi c’è una certa conflittualità non è stato dimostrato che tali problemi appaiano ingestibili. Basti ricordare che benché il padre sia contrario alla medicina tradizionale, seppur non seguendo il calendario vaccinale svizzero, ai figli sono stati iniettati tutti i vaccini base (cfr. istanza del 4 settembre 2011). Certo l’attribuzione esclusiva dell’autorità parentale potrebbe forse facilitare ad uno l’esercizio; ma in ogni caso non è stato dimostrato che in concreto tale misura sia la meno incisiva per il bene dei figli (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_198/2013 del 14 novembre 2013 in droitmatrimonial.ch).\nGli accertamenti esperiti dall’autorità non sono di conseguenza sufficienti per accogliere l’istanza di CO 1. In concreto non è stato dimostrato sufficientemente che vi siano nuovi e importanti motivi nell’interesse di PI 1 per una modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale. Non è neppure stato sufficientemente dimostrato che il bene del bambino sia minacciato dall’attuale assetto.\n6. L’Autorità regionale di protezione X ha motivato la propria decisione indicando che dal momento in cui i signori CO 1 e RE 1 non hanno trovato un accordo per il secondogenito PI 2 e che di fatto per quest’ultimo l’autorità parentale è stata posta nelle mani della madre – per mancato accordo con il padre – si giustificherebbe, per una questione di parità di trattamento dei due figli, di assegnare l’autorità parentale esclusiva alla madre anche per PI 1.\nOra, una simile conclusione non può essere condivisa. Per prassi costante, le Autorità di protezione, in applicazione dell’art. 298a CC, hanno sempre posto come condizione, per la concessione dell’autorità parentale congiunta, la richiesta comune dei genitori. Si rileva innanzitutto che anche qualora vi sia una richiesta comune l’ammissibilità dell’accordo deve essere apprezzata sotto l’egida del bene del bambino e dipende dalle circostanze del caso particolare (sentenza del Tribunale federale 5A_196/2013 del 25 settembre 2013 in RMA 2013 p. 423 segg.).\nLa dottrina ritiene che la regolamentazione dell’art. 298a CC, che subordina in tutti i casi l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta all’accordo di entrambi i genitori, viola il diritto al rispetto della vita privata e famigliare e il divieto di discriminazione (RMA 2010 p. 246, in relazione alla sentenza della CEDU Zaunegger c. Germania del 3 dicembre 2009: applicabile alle autorità giudiziarie svizzere; cfr. RMA 2010 p. 246). Già oggi, le autorità di tutela e i tribunali sarebbero tenuti di conseguenza ad esaminare, ogniqualvolta un genitore lo richieda, se l’autorità parentale congiunta può essere istituita nell’interesse del bene del figlio, anche contro la volontà dell’altro genitore.\nOra in concreto l’Autorità di protezione X si è limitata a modificare l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta sul primogenito fondandosi sul principio della parità di trattamento. La richiesta di attribuzione congiunta dell’autorità parentale sul secondogenito PI 2 non ha però fatto oggetto di alcuna procedura. Tale richiesta non è stata minimamente esaminata, ma è stata respinta unicamente sulla base del mancato accordo della madre.\nUn simile modo di procedere non può essere approvato, e questo anche alla luce del fatto che il 1° luglio 2014 entrerà in vigore la modifica del CC, che stabilisce il principio dell’autorità parentale congiunta dei genitori a prescindere dal loro stato civile (cfr. art. 296 cpv. 2 CC; FF 2013 4039) (modifica del CC approvata in votazione finale dal Parlamento il 21 giugno 2013). Anche con il nuovo diritto determinante sarà il bene del minore. Sotto l’egida della giurisprudenza Zaunegger nel caso in cui un genitore dovesse rifiutare la propria autorizzazione l’altro potrà rivolgersi all’Autorità di protezione (298b al. 1 NCC). L’autorità dovrà istituire l’autorità parentale congiunta a meno che il bene del bambino esiga di attribuirla ad uno solo dei genitori.\n7. In concreto, richiamato quanto sopra esposto, il reclamo va parzialmente accolto, la decisione del 20 giugno 2013 dell’Autorità di protezione X va annullata. Gli atti vengono ritornati all’autorità di prima sede affinché statuisca nuovamente effettuando i debiti accertamenti.\nTasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b vLPamm)."}