{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-209_2014-04-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115992&nX40_KEY=4921745&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "39719ec1323d09663e7904203ececa45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.209"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 15.04.2014 9.2013.209"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Richiesta di soppressione dell'autorità parentale congiunta: condizioni"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:30:56", "Checksum": "a09f579958a664057b27b8525b466e8a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 15.04.2014 9.2013.209\nRegesto:\nRichiesta di soppressione dell'autorità parentale congiunta: condizioni\n\n\nA richiesta di un genitore o del figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei minori modifica l'attribuzione dell'autorità parentale ove lo esiga il bene del figlio a causa di un sostanziale cambiamento delle circostanze (art. 298a cpv. 2 CC). Le condizioni di soppressione dell'autorità parentale congiunta di genitori non coniugati corrispondono a quelle poste dall'art. 134 cpv. 1 CC per i genitori divorziati (FF 1996 I p. 180; FamPra.ch 2003 449, c. 2.2.3). Una modificazione dell'attribuzione dell'autorità parentale presuppone che una nuova regolamentazione sia richiesta nell'interesse del figlio a causa del sopraggiungere di fatti nuovi importanti (FF 1996 I p. 145) (cfr. sentenze del Tribunale federale 5A_616/2013 del 22 ottobre 2013, 5A_199/2013 del 30 aprile 2013, 5A_29/2013 del 4 aprile 2013, 5A_271/2012 del 12 novembre 2012). Determinanti sono sempre le circostanze nel caso concreto. In questo ambito non ogni divergenza fra i genitori in merito ai figli costituisce una modificazione essenziale ai sensi dell'art. 134 cpv. 1 CC (FF 1996 I p. 145). Le condizioni di revoca dell'art. 298a cpv. 2 CC non sono tuttavia così rigorose come per la revoca dell'autorità parentale (art. 311 cpv. 1 CC) (RSJ 109/2013 p. 394 segg.). Necessario è che i presupposti essenziali per una responsabilità comune dei genitori non siano più dati, sicché il bene del figlio richieda il trasferimento dell'autorità parentale. La modifica può essere ipotizzata unicamente se il mantenimento della regolamentazione attuale rischia di minacciare il bene del bambino (sentenza del Tribunale federale 5A_29/2013 del 4 aprile 2013). Ciò vale regolarmente quando la capacità e la volontà di cooperazione non sussistano più (ad esempio nel caso in cui nessuno dei due genitori è più in grado di dare un’immagine positiva dell'altro) (CR CC I, Vez, n. 14 ad art. 298a CC; STF 5A_29/2013 del 4 aprile 2013 consid. 2). Per la decisione riguardo al mantenimento dell'autorità parentale in comune non è di rilievo quale genitore sia responsabile per determinati mutamenti delle circostanze, bensì si tratta unicamente di determinare quale soluzione si imponga per il bene del figlio. E' sufficiente che non esistano più le condizioni essenziali per una comune responsabilità dei genitori, al punto che l'interesse del figlio imponga l'attribuzione dell'autorità parentale a uno solo dei due (sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.165, consid. 3).\n5. Nel caso in esame, l’Autorità di protezione X ha accolto l’istanza di modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale presentata da CO 1, evidenziando conflitti fra i genitori su aspetti rilevanti della vita dei figli, nonché la necessità di una parità di trattamento fra fratelli nell’attribuzione dell’autorità parentale. A seguito dell’irrigidimento delle posizioni dei genitori, in concreto, sarebbero emerse preoccupazioni per il bene dei minori. A mente dell’autorità di prime cure non si tratterebbe di semplici disaccordi, ma di conflitti fra i genitori su aspetti rilevanti della vita dei figli. In simili circostanze il mantenimento dell’autorità parentale congiunta si rivelerebbe dannosa per il primogenito. L’autorità evidenzia pure una disparità di trattamento fra i fratelli, ritenuto che per il primogenito è stata istituita l’autorità parentale congiunta mentre per il secondo è stata attribuita in modo esclusivo alla madre.\nOra, non si può certo ritenere – e neppure l’Autorità di protezione o CO 1 lo sostengono – che siano sopraggiunti “nuovi fatti importanti” come prescritto dall’art. 298a cpv. 2 CC. Le preferenze del padre circa l’educazione, in ambito alimentare e medico, erano note a CO 1 già dall’inizio della relazione. Come risulta dall’istanza del 4 settembre 2011 (cfr. pag. 1) la madre era a conoscenza che RE 1 e “la sua famiglia hanno tra i loro valori essenziali lo stile vegano”. CO 1 è peraltro vegetariana (cfr. scritto del 15 ottobre 2011 di RE 1).\nChe fra i genitori siano sorte delle incomprensioni, appare evidente. Già l’inizio della procedura in esame lo dimostra. Come rilevato dall’alta Corte federale già solo la richiesta di un genitore di un nuovo giudizio sull’autorità parentale può costituire un indizio che l’autorità parentale congiunta non corrisponde più al bene del figlio (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_638/2010 del 10 novembre 2010 in FamPra.ch 2011 pag. 501). Dagli atti non emerge però che nel caso in esame le incomprensioni siano tali da “minacciare seriamente” il bene dei bambini. In concreto l’Autorità di protezione X si è infatti limitata a concludere in modo sintetico, neppure sorretto da particolari motivazioni, che gli attuali “dissidi rendono inverosimile una serena condivisione delle scelte importanti per i figli”, concludendo che il bene dei minori appare seriamente minacciato. Ora, come rilevato dal reclamante, la decisione dell’Autorità di protezione X non appare adeguatamente motivata. Benché a più riprese sollecitate, le parti non sono state sentite dall’autorità. L’unico incontro, dopo l’istanza in esame, è avvenuto il 22 giugno 2013. L’autorità non ha fatto esperire alcuna perizia o valutazione socio-ambientale del nucleo famigliare del minore volta a verificare l’idoneità all’esercizio comune dell’autorità parentale. Tale esame era stato esperito il 14 settembre 2009, dopo la nascita del primogenito, a seguito della richiesta comune dei genitori di poter esercitare l’autorità parentale congiuntamente."}