{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-209_2014-04-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115992&nX40_KEY=4921745&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "39719ec1323d09663e7904203ececa45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.209"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 15.04.2014 9.2013.209"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Richiesta di soppressione dell'autorità parentale congiunta: condizioni"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:30:56", "Checksum": "a09f579958a664057b27b8525b466e8a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 15.04.2014 9.2013.209\nRegesto:\nRichiesta di soppressione dell'autorità parentale congiunta: condizioni\n\n\n2. Con il proprio reclamo RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione, postulando in via principale che venga accertata l’incompetenza dell’Autorità di protezione X. A mente del reclamante, ritenuto che da gennaio 2013 CO 1 si è trasferita con i bambini a C__________, la competenza sarebbe da attribuire all’Autorità di protezione Y. In via subordinata chiede che l’istanza del 4 settembre 2011 venga respinta. Egli precisa che l’Autorità di protezione X non avrebbe provveduto ad accertamento alcuno, basando la propria tesi su due scritti dei genitori. Egli nega la mancanza di collaborazione con CO 1, lamentando semmai un sentimento di vendetta nei suoi confronti. L’opinione del reclamante circa l’alimentazione e le scelte mediche erano note alla madre dei bambini già dall’inizio. I disaccordi fra genitori, non sarebbero, a mente del reclamante, un sufficiente motivo per modificare l’attribuzione dell’autorità parentale. I motivi alla base dell’istanza in esame, oltre a non costituire “nuove e importanti circostanze” non sarebbero neppure sufficienti a giustificare un tale provvedimento. RE 1 definisce “discutibile” l’esigenza di garantire una parità di trattamento fra i due fratelli per l’esercizio dell’autorità parentale. La soluzione più appropriata sarebbe concedere l’autorità parentale congiunta anche per il secondogenito.\n3. La contestazione del reclamante circa la competenza dell’Autorità di protezione X si rivela inconsistente. Il cambiamento legislativo intervenuto in pendenza di procedura non ha determinato riforme in relazione alle condizioni poste per una modifica dell’autorità parentale ai sensi dell’art. 298a cpv. 2 vCC. E’ cambiata solo l’autorità competente a decidere in prima istanza la misura, che, fino al 31 dicembre 2012, era l’allora Autorità di vigilanza sulle tutele, mentre dal 1° gennaio 2013 è l’Autorità di protezione del domicilio del minore (art. 298a cpv. 2 CC). Ora, a differenza di quanto cerca di far credere il reclamante, il cambiamento legislativo non ha neppure determinato una modifica nella prassi relativa al trasferimento di un incarto da un’autorità di protezione ad un'altra a seguito di una modifica di domicilio. Per prassi costante – anche con riferimento a quanto sancito dall'art. 315 cpv. 1 CC menzionato dal reclamante (cfr. reclamo pag. 4 verso l'alto) – la procedura viene infatti portata a termine dall’Autorità di protezione a cui è stata sottoposta la domanda (CR CC I, Meier, n. 5 ad art. 315/315a/315b CC). Appare quindi evidente che, se il trasferimento di domicilio avviene quando è pendente una domanda di modifica di attribuzione dell’autorità parentale tale istanza debba essere decisa dall’autorità a cui è stata presentata l’istanza. Ciò è palesemente il caso della procedura ora in esame, la cui istruttoria è stata intrapresa – a seguito dell'istanza 4 settembre 2011 di CO 1 – dalla Commissione tutoria X, assunta poi per competenza dall’allora Autorità di vigilanza sulle tutele (per la segnalazione avvenuta in conformità dell’art. 298a cpv. 2 vCC) senza essere conclusa e, per finire, da quest'ultima retrocessa, per intervenuta incompetenza, all’Autorità di protezione X nel frattempo subentrata a partire dal 1° gennaio 2013 alla Commissione tutoria X. Sia la Commissione tutoria X che l’Autorità di vigilanza avevano per altro nel frattempo già tentato di ottenere un accordo fra i genitori (cfr. scritti contenuti nell’incarto). Appare dunque incontestabile la competenza dell’Autorità di protezione X e non già da quella del nuovo domicilio, palesemente estranea alla procedura in oggetto.\n4. Giusta l'art. 296 CC, il figlio è soggetto, finché minorenne, all'autorità parentale. Se i genitori non sono uniti in matrimonio l'autorità parentale spetta alla madre (art. 298 cpv. 1 CC). L'art. 298a CC dispone tuttavia che, a richiesta dei genitori, l'autorità di protezione dei minori attribuisce loro l'autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del bambino e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento."}