{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-209_2014-04-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115992&nX40_KEY=4921745&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "39719ec1323d09663e7904203ececa45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.209"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 15.04.2014 9.2013.209"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Richiesta di soppressione dell'autorità parentale congiunta: condizioni"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:30:56", "Checksum": "a09f579958a664057b27b8525b466e8a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 15.04.2014 9.2013.209\nRegesto:\nRichiesta di soppressione dell'autorità parentale congiunta: condizioni\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nBaggi Fiala |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 patr. da: PR 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione X__________,\ne a\nCO 1, patr. da: PR 2 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda l’autorità parentale sul figlio PI 1 |\ngiudicando sul reclamo del 27 agosto 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 giugno 2013 dall'Autorità regionale di protezione X__________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. Dalla relazione tra CO 1 e RE 1 è nato, il __________ 2009, PI 1. Il padre ha riconosciuto PI 1 il 18 maggio 2009. Il 19 agosto 2009 CO 1 e RE 1 hanno sottoscritto un “contratto per l’obbligo di mantenimento di minori e per il diritto alle relazioni personali”, poi approvato dall’allora Commissione tutoria regionale X__________ (in seguito Commissione tutoria X), con risoluzione n. 355 del 1° ottobre 2009, che prevedeva in particolare l’esercizio dell’autorità parentale congiunta. La competenza della Commissione tutoria X era data dalla circostanza che CO 1 e il piccolo PI 1 abitavano a S__________.\nB. Il 10 gennaio 2011 CO 1 ha dato alla luce PI 2, che è stato riconosciuto dal padre RE 1 il 23 marzo 2011. Benché sollecitati in tal senso dalla Commissione tutoria X, i genitori non hanno sottoscritto alcuna convenzione per il figlio PI 2. La madre ha da subito espresso la volontà di non esercitare l’autorità parentale congiuntamente al padre (cfr. udienza del 22 agosto 2011).\nC. Nell’estate del 2011 la relazione tra CO 1 e RE 1 si è conclusa.\nD. Con lettera del 4 settembre 2011 CO 1 si è rivolta alla Commissione tutoria X postulando la conclusione di un contratto per il mantenimento e le relazioni personali anche per PI 2, nonché la modifica della Convenzione già sottoscritta per il figlio PI 1. Ha ribadito di essere contraria all’autorità parentale congiunta per il secondogenito. A giustificazione della richiesta di poter esercitare l’autorità parentale su PI 2 in forma esclusiva, ha evidenziato che l’esercizio dell’autorità parentale congiunta per il primogenito aveva creato non pochi problemi. Pur riconoscendo che RE 1 è un “buon padre” ha sostenuto che l’autorità parentale congiunta non è ottimale nell’interesse dei figli. Ha evidenziato in particolare grandi problemi sorti in relazione all’alimentazione e alla scelta delle cure mediche.\nIn conclusione ha rilevato che “per quanto relativo all’autorità parentale di PI 1, mi appello ad una vostra decisione in merito”.\nCon scritto del 5 settembre 2011 RE 1 ha ribadito la volontà di poter esercitare l’autorità congiunta su entrambi i figli.\nE. La richiesta di CO 1 è stata trasmessa per competenza all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele e curatele.\nAd inizio 2013 CO 1 ha trasferito il proprio domicilio a C__________.\nF. I genitori sono stati sentiti dall’Autorità regionale di protezione X __________ (in seguito Autorità di protezione X) – nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria – il 20 giugno 2013. Durante l’incontro non è stata trovata un’intesa.\nG. Con risoluzione del 20 giugno 2013 (ris. n. 401) l'Autorità di protezione X ha accolto l’istanza di modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale di CO 1, attribuendole l’autorità parentale esclusiva su PI 1, evidenziando conflitti fra i genitori su aspetti rilevanti della vita dei figli, nonché la necessità di una parità di trattamento fra fratelli nell’attribuzione dell’autorità parentale.\nH. Mediante reclamo del 27 agosto 2013 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendo in via principale che venga accertata l’incompetenza dell’Autorità di protezione X e che l’incarto venga trasmesso per competenza all’Autorità regionale di protezione Y __________ (in seguito Autorità di protezione Y). In via subordinata postula che l’istanza di CO 1 sia respinta.\nI. La madre ha presentato la propria risposta il 20 settembre 2013, postulando la piena conferma della decisione avversata.\nCon osservazioni del 2 ottobre 2013 l’Autorità di protezione X conferma la propria decisione.\nConsiderato\nin diritto\n1. L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm)."}