2 ROPMA (che non raggiunge neppure il massimo previsto), appare in concreto giustificata. 5. Le critiche della reclamante sull’operato della curatrice, palesemente inconsistenti, cadono nel vuoto. Si rileva inoltre che oggetto del presente gravame non è né l’esistenza della misura di curatela in quanto tale né la presa a carico dei costi della misura. 6. Di conseguenza il reclamo va respinto e la decisione avversata confermata. Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Le tasse e spese sono a carico della reclamante. Non vengono assegnate ripetibili. Per questi motivi dichiara e pronuncia: 1. Il reclamo è respinto, nella misura in cui è ricevibile.