In simili circostanze il reclamo è da ritenersi irricevibile per carenza di motivazioni essendo le doglianze insufficientemente motivate (art. 450 cpv. 3 CC). RE 1 non si confronta infatti minimamente con le motivazioni contenute nella sentenza impugnata. A titolo abbondanziale si rileva che, quanto al mandato in esame si ricorda che l’istituzione della curatela in esame (cfr. seduta CTR del 26 settembre 2011, risoluzione 450 agli atti) CO 3 è stata nominata curatrice educativa (art. 308 CC) con “il compito di: - consigliare e aiutare i genitori nella cura e nella gestione della figlia; - occuparsi delle relazioni personali con i genitori ed eventuali famigliari.