La reclamante non si confronta minimamente con le motivazioni contenute nella decisione avversata, che giustificano l’adeguamento della tariffa oraria. Le critiche della stessa sono del tutto inconsistenti. RE 1 si è infatti limitata a “criticare” l’operato della curatrice, indicando, in modo del tutto generico, di aver avuto divergenze con la stessa. Sempre senza motivazione alcuna rivela che non intende più continuare “con le presenti ed imposte modalità” e che in un prossimo futuro PI 1 lascerà l’istituto nel quale si trova. In simili circostanze il reclamo è da ritenersi irricevibile per carenza di motivazioni essendo le doglianze insufficientemente motivate (art. 450 cpv.