L’art. 49 LPMA (in vigore dal 1° gennaio 2013) stabilisce che i curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo. La norma transitoria del ROPMA dispone che per i mandati pendenti al 1° gennaio 2013 l’Autorità di protezione ha tempo fino al 31 dicembre 2013 per definire con il curatore una remunerazione oraria secondo gli art. 16 e 17 ROPMA. L’art. 16 cpv. 2 ROPMA precisa che all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato.