Giusta l’art. 404 CC il curatore ha diritto ad un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato. L’importo del compenso, è stabilito dall’Autorità di protezione, tenuto conto in particolare dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2). I Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione e disciplinano il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato (cpv. 3). b. L’art. 49 LPMA (in vigore dal 1° gennaio 2013) stabilisce che i curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo.