{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-03-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-208_2014-03-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115731&nX40_KEY=4921741&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b394ddca4975f6ff4e54ed00dc369d31"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.208"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.03.2014 9.2013.208"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Remunerazione di un curatore educativo e amministrativo per l'attività svolta dopo il 1° gennaio 2013: richiesta di adeguamento della remunerazione oraria"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:26:14", "Checksum": "959e12ab5f8dd61c734520148f7ace89", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.03.2014 9.2013.208\nRegesto:\nRemunerazione di un curatore educativo e amministrativo per l'attività svolta dopo il 1° gennaio 2013: richiesta di adeguamento della remunerazione oraria\n\n\na. Giusta l’art. 404 CC il curatore ha diritto ad un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato. L’importo del compenso, è stabilito dall’Autorità di protezione, tenuto conto in particolare dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2). I Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione e disciplinano il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato (cpv. 3).\nb. L’art. 49 LPMA (in vigore dal 1° gennaio 2013) stabilisce che i curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo.\nLa norma transitoria del ROPMA dispone che per i mandati pendenti al 1° gennaio 2013 l’Autorità di protezione ha tempo fino al 31 dicembre 2013 per definire con il curatore una remunerazione oraria secondo gli art. 16 e 17 ROPMA.\nL’art. 16 cpv. 2 ROPMA precisa che all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato. L’art. 17 ROPMA ribadisce inoltre che l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1) e che è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 2).\n4. Ora, con il reclamo RE 1 contesta l’aumento della retribuzione oraria alla curatrice a fr. 60.–. A giustificazione della propria richiesta indica divergenze con la curatrice, contesta le “modalità” con la quale viene gestita la curatela e fa presente che in “un prossimo futuro” la figlia lascerà l’istituto. La reclamante conclude evidenziando che la propria situazione finanziaria non le permetterebbe in ogni caso di far fonte ai costi della curatela.\nNel caso in esame l’Autorità regionale di protezione ha accolto la richiesta della curatrice – basata sulla norma transitoria del ROPMA – di aumentare l’indennità oraria per il mandato a fr. 60.–. Tale tariffa, superiore a quella prevista dall’art. 17 cpv. 2 vRTut, è del tutto in sintonia con quanto stabilito nel nuovo Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2013 (art. 17 ROPMA), che prevede appunto una remunerazione che va dai 40.– agli 80.–.\nRitenuto che l’indennità del curatore è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti, l'Autorità di protezione ha riconosciuto, a giusta ragione, che in concreto si giustifica un adeguamento della tariffa oraria da fr. 40.– a fr. 60.–. Pur riconoscendo che la situazione della minore è migliorata – grazie all’istituzione della curatela educativa e amministrativa e al collocamento della stessa in istituto – ha indicato che lo svolgimento del mandato comporta un notevole impegno professionale per la curatrice, che si occupa di disciplinare i diritti di visita tra PI 1 e i famigliari, di mantenere regolari contatti con le persone, i servizi e l’istituto coinvolti e di inviare aggiornamenti e rapporti all’autorità.\nLa reclamante non si confronta minimamente con le motivazioni contenute nella decisione avversata, che giustificano l’adeguamento della tariffa oraria. Le critiche della stessa sono del tutto inconsistenti. RE 1 si è infatti limitata a “criticare” l’operato della curatrice, indicando, in modo del tutto generico, di aver avuto divergenze con la stessa. Sempre senza motivazione alcuna rivela che non intende più continuare “con le presenti ed imposte modalità” e che in un prossimo futuro PI 1 lascerà l’istituto nel quale si trova. In simili circostanze il reclamo è da ritenersi irricevibile per carenza di motivazioni essendo le doglianze insufficientemente motivate (art. 450 cpv. 3 CC). RE 1 non si confronta infatti minimamente con le motivazioni contenute nella sentenza impugnata.\nA titolo abbondanziale si rileva che, quanto al mandato in esame si ricorda che l’istituzione della curatela in esame (cfr. seduta CTR del 26 settembre 2011, risoluzione 450 agli atti) CO 3 è stata nominata curatrice educativa (art. 308 CC) con “il compito di:\n- consigliare e aiutare i genitori nella cura e nella gestione della figlia;\n- occuparsi delle relazioni personali con i genitori ed eventuali famigliari. La curatrice educativa presenterà per esame e approvazione alla scrivente autorità un calendario dei diritti di visita padre-figlia e madre-figlia, in accordo con l’istituto di accoglienza e tenuto conto del bene prioritario del minore;\n- valutare e proporre l’eventuale attivazione di un sostegno terapeutico della minore;\n- presentare ogni tre mesi alla CTR competente un aggiornamento della situazione.”\nCO 3 è inoltre stata nominata curatrice amministrativa (art. 325 CC) con “il compito di:\n- amministrare i beni e i redditi di proprietà della curatelata;\n- assieme al delegato commissionale presentare alla CTR, l’inventario dei beni della curatelata (…);\n- presentare alla CTR il rendiconto finanziario annuale (…);\n- chiedere se necessario i consensi previsti dagli art. 421 e 422 CC.”\nOra, ritenuta la portata del mandato e la complessità dei compiti conferiti, la fissazione della tariffa a fr. 60.–, del tutto in sintonia con quanto prescrive l’art. 17 cpv. 2 ROPMA (che non raggiunge neppure il massimo previsto), appare in concreto giustificata.\n5. Le critiche della reclamante sull’operato della curatrice, palesemente inconsistenti, cadono nel vuoto. Si rileva inoltre che oggetto del presente gravame non è né l’esistenza della misura di curatela in quanto tale né la presa a carico dei costi della misura.\n6. Di conseguenza il reclamo va respinto e la decisione avversata confermata."}