{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-03-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-208_2014-03-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115731&nX40_KEY=4921741&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b394ddca4975f6ff4e54ed00dc369d31"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.208"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.03.2014 9.2013.208"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Remunerazione di un curatore educativo e amministrativo per l'attività svolta dopo il 1° gennaio 2013: richiesta di adeguamento della remunerazione oraria"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:26:14", "Checksum": "959e12ab5f8dd61c734520148f7ace89", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.03.2014 9.2013.208\nRegesto:\nRemunerazione di un curatore educativo e amministrativo per l'attività svolta dopo il 1° gennaio 2013: richiesta di adeguamento della remunerazione oraria\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nBaggi Fiala |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________,\ne a\nCO 2\ne a\nCO 3 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda le spese della misura di protezione a favore della figlia |\ngiudicando sul reclamo del 23 agosto 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 agosto 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 è nata il __________ 1998 dall’unione tra RE 1 e CO 2. Il matrimonio è stato sciolto per divorzio il 27 giugno 2007; l’autorità parentale e la custodia sono state attribuite alla madre.\nB. Il 26 settembre 2011 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha collocato la minore presso il Foyer C__________ nonché istituito una curatela educativa ed amministrativa, designando per l’incarico CO 3. Detta nomina è stata osteggiata dal padre sin davanti all’allora Autorità di vigilanza sulle tutele, che il 3 luglio 2012 ha respinto la richiesta di sostituzione della curatrice (inc. n. 105.2011).\nC. Con decisione del 7 marzo 2013 (ris. n. 126) l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha accolto la domanda inoltrata da RE 1 volta all’esonero dall’assunzione delle spese della misura, per l’anno 2012. Con decisione dello stesso giorno (ris. n. 127) tale autorità ha invece respinto la stessa domanda formulata dal padre.\nD. Il 15 febbraio 2013 la curatrice ha chiesto l’adeguamento della mercede oraria da fr. 40.– a fr. 60.–, indicando che per lo svolgimento del mandato saranno sufficienti circa 55 ore annuali.\nE. Con decisione del 12 agosto 2013 l’Autorità di protezione ha modificato la tariffa oraria, riconoscendo alla curatrice un’indennità di fr. 60.– all’ora per un massimo di 55 ore annuali che corrispondono a un importo complessivo annuale di fr. 3'300.– oltre ad un rimborso spese.\nF. Tale risoluzione è stata impugnata da RE 1 con reclamo del 23 agosto 2013. A motivazione della richiesta la reclamante indica divergenze con la curatrice, contesta le “modalità” con la quale viene gestita la curatela e fa presente che in “un prossimo futuro” la figlia lascerà l’istituto. La reclamante conclude evidenziando che la propria situazione finanziaria non le permetterebbe in ogni caso di far fronte ai costi della curatela.\nG. Con scritto del 4 settembre 2013 CO 2 chiede che le richieste della reclamante vengano accolte.\nCon osservazioni del 5 settembre 2013 la curatrice postula la reiezione del gravame, contestando di aver mai avuto divergenze con la reclamante, indicando che il mandato non sarebbe in discussione e neppure un’eventuale dimissione di PI 1 dall’istituto nel quale è collocata. Conclude indicando che il costo della misura per l’anno 2012 è in ogni caso stato posto a carico del Comune.\nL’Autorità regionale di protezione ha presentato le proprie osservazioni (ricevute il 17 settembre 2013) postulando la conferma della propria decisione.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d'appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Quanto alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm).\n2. In concreto l’Autorità regionale di protezione ha accolto la richiesta della curatrice volta all’adeguamento della mercede oraria da fr. 40.– a fr. 60.–, indicando che CO 3 si occupa di disciplinare i diritti di visita tra PI 1 ed i familiari, di mantenere dei regolari contatti con le persone, i servizi e l’istituto coinvolti e di inviare aggiornamenti e rapporti all’Autorità.\n3. La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 era calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (ROPMA)]. Alla mercede del curatore si applicavano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut e soprattutto gli art. 16-18 vRTut. In particolare, l’art. 17 cpv. 2 vRTut prevedeva che il riconoscimento di un’indennità di fr. 40.- l’ora fino ad un massimo di fr. 3'000.- annui [..]. Giusta l’art. 17 cpv. 4 vRTut, in vigore dal 1° gennaio 2010, in casi particolari e previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Commissione tutoria, poteva essere riconosciuta anche una mercede superiore a fr. 3'000.-.\nDal 1° gennaio 2013 – con l’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile – sono state conformate al nuovo ordinamento federale anche le normative cantonali."}