a casi analoghi verranno applicate analoghe tariffe. Quanto al fatto che la tassa di giustizia sia commisurata alla sostanza dell’interessato, di principio neppure questo è escluso. Come visto più sopra (consid. 3 a) il legislatore ticinese ha storicamente previsto una commisurazione della tassa in base alla consistenza patrimoniale del curatelato, benché non abbia poi specificato il criterio per la sua determinazione. Ciò che importa è che nel computo della tassa il massimo ed il minimo consentiti dalla legge siano rispettati. 4. Nel caso in esame, il curatore ha presentato il rendiconto il 5 marzo 2013, sotto l’egida del nuovo diritto.