In base all’art. 29 cpv. 1 LPMA, le Autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie decisioni le seguenti tasse: a) per l’approvazione di rendiconti morali, da fr. 20.- a fr. 200.-; b) per ogni altra decisione fino a fr. 5'000.-. Per l'interpretazione della norma, in assenza di considerazioni specifiche negli atti preparatori della recente riforma legislativa, ci si può riferire agli atti che hanno condotto all'introduzione di identica disposizione nella legislazione precedente. La nuova norma ha infatti ripreso integralmente l'art. 29 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LTut), in vigore fino al 31 dicembre 2012.