Il previgente art. 413 vCC prevedeva che il tutore doveva tenere la contabilità dell’amministrazione e rendere conto all’autorità tutoria alle epoche da essa fissate ed almeno ogni due anni (cpv. 2) e che il tutelato che aveva compiuto sedici anni doveva essere presente, ove fosse possibile, alla resa dei conti (cpv. 3). L'attuale art. 410 CC ha un tenore analogo: il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni (cpv. 1); il curatore spiega la contabilità all’interessato e su richiesta gliene fornisce una copia (cpv. 2). 3. In base all’art. 29 cpv.