{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-03-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-203_2014-03-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115612&nX40_KEY=4921750&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f5defafdc60c735df90c3601fd79c12e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 17.03.2014 9.2013.203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tasse per l’approvazione del rendiconto finanziario"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:21:34", "Checksum": "195d2bb27f2b3c701541eed1ba035563", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 17.03.2014 9.2013.203\nRegesto:\nTasse per l’approvazione del rendiconto finanziario\n\n\na) La LPMA non specifica se, per quanto concerne le tasse delle Autorità regionali di protezione, si debba applicare il diritto civile o quello amministrativo. Nondimeno, sia nell’uno che nell’altro campo, le tasse di giustizia sono contributi causali, soggetti ai principi della copertura dei costi e dell’equivalenza (DTF 120 Ia 174 consid. 2a; sentenza CDP del 13 agosto 2013 inc. n. 9.2013.25 consid. 6b), espressione del principio di proporzionalità (sentenza TRAM del 23 novembre 2010 n. 52.2009.435 consid. 4.1. e rif.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 28 Lpamm).\nb) Il principio della copertura dei costi postula l’esistenza di una ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse e l’ammontare complessivo dei costi anticipati dall’ente pubblico, incluse le spese generali. In altri termini, il totale delle risorse provenienti dalle tasse di giustizia non deve superare il totale dei costi a carico della collettività per l’attività giudiziaria in causa: dalle spese generali agli stipendi del personale, dalle pigioni agli ammortamenti, dalle spese postali a quelle telefoniche (DTF 120 Ia 174 consid. 2 a; sentenza CDP del 13 agosto 2013 inc. n. 9.2013.25 consid. 6c).\nc) Il principio dell’equivalenza dispone invece, che l’ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore economico della prestazione fornita dall’ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli (sentenza TRAM del 23 novembre 2010 n. 52.2009.435 consid. 4.1. e rif; DTF 126 I 188 consid. a/bb in).\nd) Nell’ambito della determinazione delle tasse, dottrina e giurisprudenza riconoscono al legislatore la possibilità di far capo a criteri schematici, dedotti dall’esperienza (sentenza del TRAM citata e rif.). Il ricorso a questi criteri, costituisce in effetti un’irrinunciabile necessità soprattutto per motivi pratici, ai fini della percezione delle tasse. Affinché il principio dell’equivalenza possa essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa – calcolata secondo criteri schematici – appaia come ragionevolmente proporzionata alla prestazione: il principio dell’equivalenza è violato solo in caso di sproporzione manifesta (sentenza del TRAM citata, consid. 4.1. nonché riferimenti). Ciò significa, in buona sostanza, che l’ammontare della tassa dev’essere in proporzione con l’importo complessivo dei costi causati dalla pratica per l’autorità.\ne) Nei limiti del principio dell’equivalenza, l’autorità amministrativa o giudiziaria dispone comunque in materia di spese, di un ampio potere di apprezzamento, ed un’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità può intervenire in pratica soltanto se codesta autorità ha manifestamente abusato del suo potere o l’ha ecceduto (Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 28 Lpamm). Nelle procedure importanti l’autorità può fissare l’ammontare della tassa di giustizia in modo tale da compensare le perdite subite nella trattazione delle cause minori (DTF 120 Ia 174 consid. 2 a in fine con richiami; sentenza CDP del 13 agosto 2013 inc. n. 9.2013.25, consid. 6f).\nf) Da quanto sopra esposto discende che le autorità hanno senz’altro la possibilità di elaborare schemi o tabelle sulle quali fondare il prelievo di tasse di giustizia. Già dal profilo pratico ciò appare ragionevole. Questo sistema consente oltretutto di mantenere una certa parità di trattamento: a casi analoghi verranno applicate analoghe tariffe.\nQuanto al fatto che la tassa di giustizia sia commisurata alla sostanza dell’interessato, di principio neppure questo è escluso. Come visto più sopra (consid. 3 a) il legislatore ticinese ha storicamente previsto una commisurazione della tassa in base alla consistenza patrimoniale del curatelato, benché non abbia poi specificato il criterio per la sua determinazione. Ciò che importa è che nel computo della tassa il massimo ed il minimo consentiti dalla legge siano rispettati.\n4. Nel caso in esame, il curatore ha presentato il rendiconto il 5 marzo 2013, sotto l’egida del nuovo diritto. Egli ha chiesto, “data la precaria situazione economica” l’esenzione da qualsiasi tassa e spesa.\nAlla luce di quanto sopra indicato, si tratta ora di stabilire in concreto, se l’ammontare di fr. 100.-, importo contestato da RE 1, sia rispettoso dei principi dell’equivalenza e della copertura dei costi, fermo restante che questo Giudice puo’ intervenire solo se l’autorità inferiore ha abusato del proprio potere d’apprezzamento.\nIl reclamante sostiene che PI 1 abbia una situazione finanziaria precaria. Tuttavia, a questo Giudice non risulta che le condizioni economiche del curatelato siano così problematiche. Nel corso degli anni le sue entrate sono rimaste simili, se non che per l’anno 2012, rispetto ai precedenti, le sue finanze hanno registrato un utile d’esercizio di fr. 5'295.35. Nei precedenti anni si osservava invece una perdita d’esercizio. Di conseguenza, l’importo di fr. 100.- non risulta sproporzionata né al di sopra delle possibilità economiche di PI 1.\n5. Visto quanto sopra il reclamo è respinto. Tasse e spese di giustizia del reclamo in oggetto, seguono la soccombenza.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è respinto.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 50.–\nb) spese fr. 150.–\nfr. 200.–\nsono posti a carico di RE 1.\n3. Notificazione:\n|\n|\n-\n|\nComunicazione:\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}