{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-03-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-203_2014-03-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115612&nX40_KEY=4921750&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f5defafdc60c735df90c3601fd79c12e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 17.03.2014 9.2013.203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tasse per l’approvazione del rendiconto finanziario"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:21:34", "Checksum": "195d2bb27f2b3c701541eed1ba035563", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 17.03.2014 9.2013.203\nRegesto:\nTasse per l’approvazione del rendiconto finanziario\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nPerucconi-Bernasconi |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________, |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda la tassa posta a carico del curatelato PI 1 dall’Autorità regionale di protezione __________ per l'approvazione del rendiconto finanziario per l’anno 2012 |\ngiudicando sul reclamo del 16 agosto 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 agosto 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. Con decisione 21 aprile 1988 PI 1, nato il __________ 1963, è stato posto a beneficio di una tutela volontaria. In veste di tutore è stato designato il fratello, RE 1.\nB. Il rendiconto 2012, regolarmente presentato dal tutore RE 1, è stato approvato tramite decisione 5 agosto 2013 dall’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione). Essa ha prelevato complessivi fr. 150.- per spese e tassa di approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale, ponendoli a carico del tutelato.\nC. In data 16 agosto 2013 RE 1 ha presentato reclamo contro la suddetta decisione, sostenendo che per l’anno precedente l’autorità aveva rinunciato a prelevare una tassa, considerata la situazione finanziaria precaria del suo tutelato. Egli ha quindi chiesto che anche per l’anno 2012 fosse applicato lo stesso principio, pretendendo che l’autorità prelevasse soltanto l’importo di fr. 50.-, ritenuto che la situazione finanziaria del tutelato rimane problematica e nessun segnale lascia presagire un miglioramento in futuro.\nD. Con osservazioni del 29 agosto 2013, l’Autorità di protezione ha rilevato che rispetto all’anno precedente, il rendiconto per il 2012 presentava un utile di fr. 5'295.35, ragion per cui la situazione economica di PI 1 non risultava precaria e di conseguenza il prelievo di una tassa non appare sproporzionata. L’autorità ha quindi chiesto di confermare la decisione impugnata.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).\n2. Il previgente art. 413 vCC prevedeva che il tutore doveva tenere la contabilità dell’amministrazione e rendere conto all’autorità tutoria alle epoche da essa fissate ed almeno ogni due anni (cpv. 2) e che il tutelato che aveva compiuto sedici anni doveva essere presente, ove fosse possibile, alla resa dei conti (cpv. 3).\nL'attuale art. 410 CC ha un tenore analogo: il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni (cpv. 1); il curatore spiega la contabilità all’interessato e su richiesta gliene fornisce una copia (cpv. 2).\n3. In base all’art. 29 cpv. 1 LPMA, le Autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie decisioni le seguenti tasse:\na) per l’approvazione di rendiconti morali, da fr. 20.- a fr. 200.-;\nb) per ogni altra decisione fino a fr. 5'000.-.\nPer l'interpretazione della norma, in assenza di considerazioni specifiche negli atti preparatori della recente riforma legislativa, ci si può riferire agli atti che hanno condotto all'introduzione di identica disposizione nella legislazione precedente. La nuova norma ha infatti ripreso integralmente l'art. 29 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LTut), in vigore fino al 31 dicembre 2012. Il Messaggio del Consiglio di Stato n. 4775 del 1° luglio 1998 sulla LTut non è d'aiuto. Il Rapporto del Gran Consiglio del 12 febbraio 1999 (cfr. pag. 5 ad art. 29) e i Verbali del Gran Consiglio (Vol. 5, anno 1998-1999, pag. 3955) permettono invece di ritenere che il legislatore ha inteso regolamentare la tassa del rendiconto morale alla lettera a), fissando un minimo di fr. 20.– un massimo di fr. 200.–, e la tassa per le altre decisioni alla lettera b), fissando un massimo di fr. 5'000.–. Nelle “altre decisioni” rientra senza dubbio, nell'intenzione del legislatore, anche il rendiconto finanziario, con possibilità di raggiungere il massimo di cui si è detto nel caso in cui “siano allestiti rendiconti” a favore “di persone estremamente abbienti” (cfr. Rapporto del Gran Consiglio menzionato, loc. cit.)."}