che, in queste circostanze, è pure decisamente inaccettabile far giungere alla Camera il gravame la mattina del 9 agosto 2013 e sollecitare, telefonicamente, nel pomeriggio del medesimo giorno, l'emanazione della decisione; che di conseguenza il reclamo/istanza va dichiarato manifestamente irricevibile e infondato; che gli oneri della presente decisione seguono la soccombenza, non essendo tuttavia necessario accordare ripetibili, il gravame non avendo fatto oggetto di intimazione; Per questi motivi dichiara e pronuncia: 1. Il reclamo/istanza supercautelare 8 agosto 2013 di RE 1 è manifestamente irricevibile e infondato. 2. Gli oneri del reclamo consistenti in: a) tassa di giustizia fr.