” che, con la menzionata decisione, l'Autorità di protezione ha accolto parzialmente la domanda del padre per le relazioni personali con i figli nel corso dei mesi di luglio e agosto, nel senso che: “il padre potrà avere con sé i figli da venerdì 5 luglio alle ore 19 recandosi a prenderli presso il domicilio della madre e terrà con sé i figli fino a giovedì 1° agosto alle ore 19 quando la madre passerà a prendere i figli presso il domicilio del padre”; che, con reclamo/istanza supercautelare 8 agosto 2013, RE 1 si aggrava a questa Camera per denegata giustizia e ritardo ingiustificato dell'Autorità di protezione nell'evasione di