che, in sede di udienza del 31 maggio 2012, l'allora Commissione tutoria regionale __________, ora Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), ha omologato l'accordo dei genitori sul nuovo assetto delle relazioni personali, modificando la regolamentazione minima sopra indicata, senza toccare la regolamentazione delle relazioni personali per le vacanze, nel senso che “le relazioni del padre con i figli erano ridotte ad un fine settimana ogni 15 giorni con il padre che va a prendere i figli il sabato mattina tra le 10.00 e le 10.15 e la madre li riprende recandosi lei presso il domicilio del padre la domenica sera tra le 18.00 e le 18.15”;