{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-08-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-201_2013-08-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115779&nX40_KEY=4921754&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7ad3940acf2820849fd1a5c1f75b7c08"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.201"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.08.2013 9.2013.201"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Richiesta di permettere ai figli di partecipare ad un campo sportivo (irricevibile):\rLa CDP, nelle sue competenze di vigilanza e di intervento per denegata giustizia, non può sostituirsi nella decisione all'ARP"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:34:01", "Checksum": "eb9d487dd1ee82b8059bcb3f79726a8d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 09.08.2013 9.2013.201\nRegesto:\nRichiesta di permettere ai figli di partecipare ad un campo sportivo (irricevibile):\rLa CDP, nelle sue competenze di vigilanza e di intervento per denegata giustizia, non può sostituirsi nella decisione all'ARP\n\n\nche la reclamante non indica l'esatto contenuto dell'istanza che avrebbe rivolto all'Autorità di protezione il 25 luglio 2013, che neppure produce, ragion per cui il gravame, nella misura in cui fa riferimento ad una denegata o ritardata giustizia in relazione a quell'istanza, si avvera palesemente irricevibile per carenza di motivazione;\nche, con riferimento alle istanze rivolte il 5 e 7 agosto 2013 all'Autorità di protezione, la reclamante non conclude chiedendo un intervento sollecitatorio o sanzionatorio nei confronti di detta Autorità, limitandosi a chiedere che questa Camera, quale Autorità di vigilanza, abbia ad agire essa medesima ordinando in via supercautelare ed inaudita di “permettere ai figli di partecipare al campo sportivo di scherma con partenza sabato 10.8.2013” (cfr. gravame pag. 5 verso il mezzo e pag. 6 verso il mezzo), ciò con la comminatoria penale dell'art. 292 CP;\nche la richiesta di cui sopra è palesemente irricevibile, non potendo questa Camera, nelle sue competenze di vigilanza e di intervento per denegata o ritardata giustizia, sostituirsi nella decisione all'Autorità di protezione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, ad art. 26, pag. 12);\nche, a titolo abbondanziale, va per altro rilevato che risulta dagli atti che il formulario d'iscrizione ai corsi di scherma di PI 2 e PI 1 era da compilare e ritornare entro il 15 giugno 2013, per cui RE 1 – alla quale non poteva sfuggire la coincidenza di date con il diritto di visita di CO 2 – aveva tutto il tempo di formalizzare la richiesta di modifica delle relazioni personali all'Autorità di protezione e, di conseguenza, sostenere un'inazione della menzionata Autorità per istanze inoltrate il 5 e 7 agosto 2013, per un corso che inizia il 10 agosto 2013, è al limite dell'abuso di diritto;\nche, in queste circostanze, è pure decisamente inaccettabile far giungere alla Camera il gravame la mattina del 9 agosto 2013 e sollecitare, telefonicamente, nel pomeriggio del medesimo giorno, l'emanazione della decisione;\nche di conseguenza il reclamo/istanza va dichiarato manifestamente irricevibile e infondato;\nche gli oneri della presente decisione seguono la soccombenza, non essendo tuttavia necessario accordare ripetibili, il gravame non avendo fatto oggetto di intimazione;\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo/istanza supercautelare 8 agosto 2013 di RE 1 è manifestamente irricevibile e infondato.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 350.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 400.–\nsono a carico di RE 1.\nNon si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione:\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione:\n-\nPer la Camera di protezione del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}