di conseguenza: 1.1. la decisione 14 marzo 2011 dell'allora Commissione tutoria regionale __________ è annullata; 1.2. l’autorità di primo grado procederà come indicato nei considerandi. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'Autorità regionale di protezione __________, che rifonderà al reclamante fr. 250.– per ripetibili. 3. Notificazione: | | – – | Comunicazione: – – Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici