RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; cfr. anche: sentenza ICCA del 15 giugno 2011, inc. 11.2011.12, consid. 3). 12. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore, ma non per quanto attiene all'addebito dei costi procedurali (fr. 1950.–), il cui valore non raggiunge la soglia di fr. 30’000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi dichiara e pronuncia: 1. Il reclamo è accolto; di conseguenza: