Ne discende che il reclamo va accolto – anche se per motivi diversi da quelli in esso addotti – e la decisione 14 marzo 2011 della Commissione tutoria va annullata. L’autorità di primo grado provvederà a statuire nuovamente sui costi della perizia con debito coinvolgimento dei genitori, come indicato sopra (consid. 8). 11. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 28 cpv. 1 lett. b LPamm). Munita di autonomia amministrativa (art. 16 e 17 LTut, ora art. 16 e 17 LPMA), la Commissione tutoria regionale, ora Autorità regionale di protezione, va tenuta così a rifondere al reclamante un'equa indennità per ripetibili (cfr. RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 consid.