Ciò posto, in concreto, il comportamento della Commissione tutoria non è stato ineccepibile. Quanto alla tesi circa l’assunzione dei costi in oggetto da parte dell’assicurazione malattia, quest’ultima ha già rifiutato l’assunzione degli stessi in altri casi di minori nelle medesime condizioni del caso di specie, ciò che è già stato indicato al reclamante nello scritto 14 marzo 2011 inviatogli dalla Commissione tutoria. 10. Ne discende che il reclamo va accolto – anche se per motivi diversi da quelli in esso addotti – e la decisione 14 marzo 2011 della Commissione tutoria va annullata.