a ROPMA stabilisce che: “È inoltre competente per aiutare e assistere gli utenti nell’ambito dell’applicazione del diritto di protezione del minore e dell’adulto”). L'autorità non deve dunque attendere in modo passivo informazioni da parte del delegato comunale. Certo, quest'ultimo è membro dell'autorità di protezione (art. 7 cpv. 1 LTut, ora art. 7 cpv. 1 LPMA), cui spettano compiti specifici (art. 11 Ltut, ora art. 11 LPMA), ma non può essergli addebitata la mancata informazione inerente all'assistenza giudiziaria.