Il padre invece non ha postulato il beneficio dell’assistenza giudiziaria; del resto avendo un reddito ed essendogli state addebitate delle imposte, è dubbio che egli l’avrebbe ottenuto. Ad ogni modo prima di imputare i costi al Comune di domicilio, l’autorità di prime cure avrebbe dovuto accertare la situazione finanziaria del padre ed eventualmente addebitargli direttamente una parte di costi, riservata la possibilità di ritenere che la causa della procedura di protezione fosse ascrivibile soltanto alla madre. Di conseguenza la decisione del 14 marzo 2011 deve essere annullata.